Il BIOTESTAMENTO e i diritti civili

 

L’articolo 32 della Costituzione é molto chiaro e così recita:
” La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.”
Ci sono però voluti quasi 70 anni per vederne approvata una norma che ne consentisse la sua attuazione.


La legge conosciuta come Testamento Biologico, prevede che ogni «persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’ eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso «Disposizioni anticipate di trattamento» (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali». Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e «in conseguenza di ciò – si afferma – è esente da responsabilità civile o penale». Devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione”. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il testo di legge, «la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni».

In realtà molti medici, dotati di buon senso, hanno attuato da sempre il dispositivo costituzionale, ma altrettanti medici hanno invece applicato la propria opinione alla sofferenza altrui.

Oggi il diritto a poter avere una buona morte, quando ormai ogni cura risulta inutile se non dannosa, è legge.
È prevista l’obiezione di coscienza, così come per l’interruzione volontaria di gravidanza e anche in questo caso la legge prevede che comunque la struttura ospedaliera interessata debba garantirne l’applicazione.
Sappiamo che ancor oggi i medici obiettori possono costituire la totalità dei medici presenti in un ospedale per cui a volte l’interruzione volontaria di gravidanza risulta complicata.
Viene quindi da chiedersi se tra i requisiti richiesti ad un medico, ai fini dell’assunzione, venga chiesto se si avvarrà della facoltà di esercitare l’obiezione di coscienza e se dunque l’ospedale programmerà le assunzioni di medici ed infermieri tenendo conto di poter riaspettare le norme in vigore in questo nostro Paese.

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